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Congedo 2021 per genitori lavoratori dipendenti con figli affetti da COVID-19 in quarantena da contatto, o attività didattica in presenza sospesa, o centri diurni assistenziali chiusi

L’Inps, con circolare n. 63 del 14 aprile c.a., fornisce istruzioni in materia di diritto alla fruizione del congedo, introdotto dal D.L. n. 30/2021, a favore dei genitori lavoratori dipendenti per:

  • figli conviventi minori di 14 anni, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19, della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza;

  • figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, senza limiti di età, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo, denominato “Congedo 2021 per genitori”, può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

 

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

 

Il periodo in cui è possibile fruire del congedo va dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021.

 

Gli eventuali congedi parentali richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001, fruiti nel periodo 1° gennaio 2021 – 12 marzo 2021, possono essere convertiti, a domanda, nel Congedo 2021 per genitori e non sono computati e indennizzati a titolo di congedo parentale.

 

È possibile annullare le domande di Congedo 2021 per genitori relativamente alle giornate di congedo non fruite, mentre non è possibile annullare le domande del congedo di cui trattasi relative a periodi già fruiti.

 

Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

 

Nelle more dei necessari aggiornamenti informatici, è possibile fruire del congedo con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente la medesima presentando l’apposita domanda telematica all’Inps, non appena sarà resa disponibile sul sito dell’Istituto.

 

Le istruzioni operative verranno fornite dall'Istituto con apposito messaggio.

 

La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi non antecedenti il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore del D.L. n. 30/2021.

 

La fruizione del congedo è esclusivamente giornaliera.

 

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16/04/21