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Congedo per figli affetti da Covid-19, in quarantena, per sospensione attività didattica in presenza o centri diurni assistenziali chiusi

L’articolo 2, del D.L. n. 30/2021 ha previsto un nuovo congedo, per i genitori lavoratori dipendenti, che hanno figli minori di quattordici anni o gravemente disabili affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o in caso di attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi.

 

L’Inps, con messaggio n. 1276 del 25 marzo c.a., fornisce indicazioni in merito a tale congedo.

 

Il congedo, indennizzato dall'Inps al 50% della retribuzione, spetta, laddove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per:

  • figli conviventi minori di 14 anni;
  • figli disabili in situazione di gravità accertata, per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. In questo caso il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano.

Per tali lavoratori, le domande di congedo saranno gestite dall’Inps.

 

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’Inps.

 

Il congedo può essere fruito per periodi corrispondenti in tutto o in parte alla durata dell’infezione da SARS Covid-19, della quarantena, della sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore del D.L. n. 30/2021, e il 30 giugno 2021.

 

Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo in esame, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.

 

In attesa del rilascio delle nuove procedure informatiche di presentazione delle domande, è comunque possibile fruire del congedo in argomento con richiesta al proprio datore di lavoro, e presentare successivamente l’apposita domanda telematica all’Inps.

 

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26/03/21