• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Contratti di solidarietà e recupero dello sgravio contributivo

L’Inps, con circolare n. 55 del 29 aprile c.a., fornisce indicazioni per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2020.

 

La riduzione contributiva, pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro, è riconosciuta per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

 

La procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.

 

L’Inps, sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), accerta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, e attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996".

 

Apri link


03/05/22