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Controllo a distanza e rilascio del provvedimento autorizzativo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 2572 del 14 aprile 2023, fornisce indicazioni in merito al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, ai sensi dell’articolo 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo) della Legge n. 300/1970.

 

In particolare, l’Ispettorato ribadisce che, fermo restando il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza, l’installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori deve necessariamente e prioritariamente essere preceduta dall’accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti.

 

L'accordo con le rappresentanze aziendali costituisce, infatti, il percorso prioritario previsto dal Legislatore e la procedura autorizzatoria pubblica risulta solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati ed è condizionata, ai fini istruttori, alla dimostrazione dell’assenza della RSA/RSU, ovvero del mancato accordo con esse.

 

Le istanze dovranno contenere, quindi, la dichiarazione di assenza delle RSA/RSU o la documentazione comprovante il mancato accordo.

 

L’assenza dell’accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali o del successivo provvedimento autorizzativo, se l’accordo non è raggiunto o in assenza della RSA/RSU, non può essere sostituita dall’eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori.

 

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17/04/23