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Convenzione art. 14 D.Lgs. 276 per l’assunzione di persone disabili per la provincia di Lodi

L’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 276/2003, c.d. Legge Biagi, ha introdotto una particolare tipologia di convenzione per l’assolvimento dell’obbligo di assunzione di persone disabili da parte delle imprese.

 

La convenzione ex art. 14 prevede l’affidamento da parte dell’azienda di una “commessa di lavoro” ad una cooperativa sociale di tipo B, del valore equivalente al costo del lavoro della persona disabile da assumere.

 

Il disabile viene assunto dalla cooperativa sociale che è titolare del rapporto di lavoro, ma il lavoratore viene conteggiato dall’azienda nella quota d’obbligo per tutta la durata della commessa affidata.

 

Vengono assunti dalla cooperativa attraverso la convenzione, lavoratori con particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro secondo criteri definiti con provvedimento regionale, in conformità con il sistema di profilazione per l’accesso ai servizi per il lavoro dei disabili.

 

La legge affida la regolamentazione a Convenzioni Quadro sottoscritte tra la Città metropolitana/Provincia interessata, con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le Associazioni di rappresentanza delle cooperative.

 

Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ha recentemente sottoscritto il nuovo Accordo Quadro per la Provincia di Lodi.

 

L’Accordo ha recepito le nuove indicazioni di Regione Lombardia approvate con delibera n. XI/2460 del 18.11.2019.

 

I datori di lavoro che intendono conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale presentano richiesta on line di stipula della convenzione art. 14 al competente servizio del Collocamento Mirato della Provincia di Lodi attraverso il rispettivo portale.

 

Le aziende associate a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza possono beneficiare di particolari vantaggi. Infatti, possono assumere in convenzione un numero maggiore di disabili pari ad un massimo di:  

  • n. 1 lavoratore con disabilità se il datore di lavoro committente occupa fra i 15 e i 35 dipendenti;
  • n. 2 lavoratori con disabilità se il datore di lavoro committente occupa tra i 36 e i 78 dipendenti;
  • n. 3 lavoratori con disabilità se il datore di lavoro committente occupa tra i 79 e i 120 dipendenti;
  • non più del 40 % della quota di riserva prevista dall’art. 3 comma 1 punto a) della Legge 68/99 (sette per cento dei lavoratori occupati) se il datore di lavoro committente occupa oltre 120 dipendenti.

Le imprese associate interessate dovranno richiedere la dichiarazione di iscrizione a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e la stessa deve essere allegata alla convenzione stipulata tra la Provincia, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.

 

Le convenzioni avranno durata pari al contratto di affidamento della commessa e comunque non inferiore a dodici mesi e non superiore a cinque anni, eventualmente rinnovabili, con richiesta da presentarsi 60 giorni prima della scadenza.

 

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08/04/21