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Conversione decreto flussi di ingresso dei lavoratori stranieri

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio c.a., la Legge n. 50 del 5 maggio 2023 di conversione del D.L. n. 20/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.”.

 

In particolare:

  • le quote di stranieri da ammettere per lavoro nel periodo 2023-2025, sono determinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga all'articolo 3 del Testo unico dell'immigrazione.

Il decreto indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso e le quote massime di ingresso per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

 

Nel corso del triennio potranno essere adottati ulteriori decreti flussi a fronte di specifiche sopravvenute esigenze.

  • Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, non sono state acquisite dalla Questura le informazioni relative alle informazioni su eventuali elementi ostativi al rilascio del nulla osta al lavoro.

Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa.

  • Potranno fare ingresso in Italia, fuori dalle quote previste, anche gli stranieri, apolidi o rifugiati che abbiano completato i corsi di formazione professionale e civico linguistica, organizzati sulla base dei bisogni manifestati al Ministero del lavoro dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato.

    La domanda di visto di ingresso sarà presentata a pena di decadenza entro 6 mesi dalla conclusione del corso e corredata dalla conferma alla disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro.

Introdotta, per gli anni 2023 e 2024, la possibilità che per la selezione e la formazione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel CNEL e loro articolazioni territoriali o di categoria concordino i programmi di formazione professionale e civico linguistica  con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro accreditati a livello nazionale o regionale, o con gli enti e associazioni operanti nel settore immigrazione iscritte nell’apposito registro.

Con il completamento del corso di formazione e l’attestazione dei citati enti, i lavoratori potranno fare ingresso con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, entro tre mesi dalla conclusione del corso.

  • Abrogata la possibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro i permessi di soggiorno rilasciati per: protezione speciale, calamità e cure mediche.

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12/05/23