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Crisi d’impresa e obbligo contributivo del ticket di licenziamento

L’Inps, con circolare n. 46 del 17 maggio 2023, ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi informativi e contributivi cui è tenuto il curatore nelle ipotesi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 189 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza).

 

Tale articolo stabilisce che:

  • l’apertura della liquidazione giudiziale non integra un motivo di licenziamento;
  • i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero, il recesso.

Dimissioni

Al lavoratore è riconosciuta, durante il periodo di sospensione (ossia dalla data della sentenza dichiarativa sino alla data della comunicazione del curatore di recesso o di subentro nel rapporto di lavoro), la facoltà di rassegnare le dimissioni, che sono qualificate per giusta causa ex articolo 2119 c.c. e che hanno effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore benefici di una prestazione di sostegno al reddito, le dimissioni non producono effetti retroattivi.

 

Licenziamenti collettivi

In merito ai licenziamenti collettivi, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 189, comma 6, del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, è stata introdotta una procedura più snella e definito il relativo procedimento in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente di cui all’art. 4, commi da 2 a 8, della Legge n. 223/1991.

 

Obbligo di versamento del ticket di licenziamento

Le fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dall’articolo 189 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza configurano “casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI".

 

Ne consegue che l’obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento sussiste in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dall’articolo 189 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza:

  • licenziamento
  • dimissioni per giusta causa del lavoratore
  • risoluzione di diritto allo spirare del periodo di sospensione del rapporto di lavoro. 

Ticket di licenziamento per licenziamento collettivo

E’ prevista una specifica disciplina, derogatoria di quella generale, nell’ipotesi di datore di lavoro sopposto a procedura di liquidazione giudiziale.

 

In questo caso il ticket di licenziamento è ammesso al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale e il relativo importo dovrà essere inserito nella procedura a cura della Struttura territoriale INPS competente alla gestione del credito. 

 

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22/05/23