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Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio

L’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto, a decorrere dal 26 maggio 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. Tale esonero può trovare applicazione nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

 

L’INPS, con il messaggio n. 96 del 10 gennaio 2022, comunica che le istanze telematiche pervenute all’Istituto tra l’11 novembre 2021 (data di rilascio del modulo di domanda on line) e il 16 dicembre 2021 (termine ultimo di presentazione delle istanze, come individuato nel messaggio n. 4438/2021sono state elaborate e fornisce le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero.

 

L’esito delle istanze e l’importo riconosciuto a titolo di esonero sono visionabili in calce ad ogni singola domanda inviata.

 

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12/01/22