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Decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1959 del 30 settembre 2022, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro, al fine di garantire al personale ispettivo una corretta adozione del provvedimento di diffida accertativa.

 

Alla luce del principio di diritto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 26246/2022, ha ritenuto superato il precedente orientamento difforme esposto nella propria nota n. 595 del 23 gennaio 2020, che considerava il termine quinquennale di prescrizione dei crediti di lavoro decorrente dal primo giorno utile per far valere il diritto di credito anche se in costanza di rapporto di lavoro, basato sul principio sancito all’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione di un diritto inizia a decorrere dal momento in cui lo stesso può essere esercitato.

 

In deroga a tale principio, la Suprema Corte, nel corso degli anni aveva ritenuto che per poter individuare il dies a quo del termine di prescrizione fosse necessaria ed imprescindibile una valutazione, caso per caso (cfr. Cass. sent. n. 12553/2014; Corte di Appello di Firenze sent. n. 146/2016).

 

La recente sentenza della Cassazione, n. 26246/2022, ha superato il precedente orientamento giurisprudenziale, sostenendo che il termine di prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro inizierà a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro. 

 

Conseguentemente, secondo la nota dell'INL, anche la diffida accertativa ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004 potrà essere impartita solo con riguardo a quei crediti di lavoro certi, liquidi ed esigibili, tenendo conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizierà a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro.

 

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07/10/22