Dimissioni per fatti concludenti e riflessi sul diritto alla NASpI
L’INPS, con circolare n. 154 del 22 dicembre 2025, ha fornito indicazioni in merito alla disciplina prevista dall’articolo 19 della Legge n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro – Lavoronews n. 65/2024), la quale ha introdotto la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti, e i suoi riflessi sul diritto all’indennità di disoccupazione NASpI.
La citata disposizione consente al datore di lavoro, in caso di allontanamento ingiustificato del lavoratore dalla postazione lavorativa per un periodo superiore a quello consentito dal CCNL applicato tra le parti, ovvero in mancanza di tale indicazione oltre i 15 giorni, lo scioglimento del rapporto di lavoro dandone comunicazione all’Ispettorato del Lavoro che potrà verificare la veridicità della comunicazione.
Tale comunicazione ha l’effetto di risolvere automaticamente il rapporto di lavoro valorizzando l’assenza ingiustificata come comportamento concludente, indice della volontà del lavoratore di dimettersi, salvo il caso in cui il suddetto dimostri l’impossibilità per cause di forza maggiore o per fatto imputabile al datore, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Pertanto, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro denunciata su UniLav con la causale “FC - dimissioni per fatti concludenti” è precluso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto tale fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, come richiesto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2015.
Laddove, invece, la causale di cessazione del rapporto di lavoro sia per licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche riconducibili a un’assenza ingiustificata del lavoratore protratta nel tempo, il lavoratore, se in possesso di tutti i requisiti legislativamente previsti, può accedere all’indennità di disoccupazione NASpI; in tale ipotesi, pertanto, l’accesso è ammesso anche se dalla lettera di licenziamento emerge che il licenziamento stesso sia intervenuto a seguito di procedimento disciplinare derivante da un’assenza ingiustificata protratta nel tempo.
Inoltre, se successivamente all’avvio da parte del datore di lavoro della procedura di cui all’articolo 19 del collegato Lavoro 2024 il lavoratore rassegna le proprie dimissioni, anche per giusta causa, queste ultime prevalgono sulla procedura di cessazione per fatti concludenti, salvaguardando l’accesso alla NASpI.
30/12/25






