• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione per un mese di congedo parentale

L’Inps, con circolare n. 45 del 16 maggio 2023, ha fornito indicazioni in merito alla modifica apportata al comma 1 dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 359, Legge n. 197/2022).

 

Tale modifica ha previsto l’elevazione, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

 

La citata previsione opera in alternativa tra i genitori e si applica ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

 

L’indennità spettante viene elevata all’80%, invece del 30%, della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.

 

Il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

 

Approfondisci


22/05/23