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Entro il 31 gennaio la comunicazione annuale sull'utilizzo del lavoro somministrato

L'articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede l'obbligo a carico di tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, di comunicare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative all'utilizzo dei lavoratori somministrati. 

 

Il termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2024 per le imprese che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e le informazioni contenute sono riferite ai dodici mesi precedenti (1.1.2023 - 31.12.2023).

 

Per le aziende che applicano i CCNL del Turismo il termine è il 20 febbraio (Alberghi, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo, Agenzie di Viaggi). 

 

La comunicazione deve essere inviata solo dai datori di lavoro che abbiano utilizzato lavoratori somministrati nell’anno 2023.

 

La comunicazione, in assenza di RSA/RSU, deve essere inviata alle OO.SS. territoriali di categoria dei lavoratori, nel caso in cui le seguenti OO.SS. siano firmatarie dei contratti collettivi applicati in azienda, ai seguenti indirizzi:

schema

La comunicazione annuale può essere inoltrata alle OO.SS. tramite l'Associazione imprenditoriale alla quale l'azienda aderisce.

 

Le imprese associate, in regola con il versamento del contributo contrattuale ASCOM e prive di RSA/RSU, possono trasmettere a Confcommercio Milano la comunicazione annuale, con tutte le informazioni richieste dalla legge, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail: sindacale.confcommerciomilano@ticertifica.it

 

La Direzione Relazioni Sindacali – Lavoro – Bilateralità provvederà ad inviare alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria la comunicazione ricevuta.

 

LA COMUNICAZIONE DOVRA' PERVENIRE A CONFCOMMERCIO MILANO (esclusivamente attraverso posta elettronica certificata) ENTRO E NON OLTRE MARTEDI' 30 GENNAIO.

 

Si ricorda che, in caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 250 a euro 1.250.

 

Modello comunicazione somministrati 

 

 


17/01/24