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Esente il rimborso delle dotazioni IT acquistate dal dipendente per lo svolgimento dell'attività lavorativa

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 798 del 3 dicembre 2021, ha fornito precisazioni in merito al rimborso di spese documentate e anticipate dal dipendente per l’acquisto di "dotazioni IT".

 

Nello specifico, l'Ente istante, intende concedere un rimborso di spese documentate e anticipate dal dipendente per l'acquisto di "dotazioni IT", funzionali allo svolgimento della didattica che costituisce l'interesse esclusivo del datore di lavoro.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l'articolo 51, comma 1, del Tuir, prevede che tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente. 

 

In relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese erogati dai datori di lavoro, possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente

 

In assenza di un criterio definito dal legislatore per la determinazione della quota esclusa da tassazione, i costi a carico del dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili.

 

Nel caso in esame, il rimborso riconosciuto dall'Ente al proprio personale scolastico per l'utilizzo dei dispositivi IT si basa su parametri oggettivi diretti a determinare i costi risparmiati dall'Ente che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente nell'espletamento della propria attività lavorativa.

 

Pertanto, si ritiene che le somme erogate dall'Istante al fine rimborsare il dipendente dei costi sostenuti nell'interesse del datore di lavoro, non siano imponibili ai fini Irpef.

 

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16/12/21