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Esoneri contributivi per le aziende con certificazione di parità di genere

Le aziende private che, in attuazione dell'articolo 5 della Legge n. 162/2021 e dell’articolo 1, comma 276, della Legge n. 178/2020, a decorrere dall'anno 2022, abbiano conseguito la certificazione di parità di genere, beneficiano, per il periodo di validità della predetta certificazione, di un esonero contributivo nella misura dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui. 

 

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto 20 ottobre 2022, di attuazione della predetta disposizione, con il quale definisce criteri e modalità di concessione dell'esonero, per il quale le aziende dovranno presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all'Inps, secondo i termini e le modalità indicate dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni.  

 

L'Inps, sulla base delle informazioni in suo possesso e di quelle trasmesse dal Dipartimento per le pari opportunità, verificherà le domande e ammetterà l'azienda al beneficio per l'intero periodo di validità della certificazione.

 

Qualora le risorse risultino insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente ammissibili, il beneficio riconosciuto è proporzionalmente ridotto. 

 

In caso di revoca della certificazione le imprese interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità. 

 

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30/11/22