Esonero contributivo in caso di assunzione di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione
Il D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023, ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) (articolo 10, commi 1 e 2, Legge n. 85/2023) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) (articolo 12, comma 10, Legge n. 85/20239.
L’agevolazione, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, compreso il contratto di apprendistato, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, durata di dodici mesi.
In caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, pieno o parziale, l’esonero è riconosciuto, per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (Lavoronews n. 1/2024).
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L’INPS, con messaggio n. 3888 del 20 novembre 2024, comunica che all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta del predetto beneficio.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “Esonero SFL-ADI”, una domanda di ammissione all’esonero.
L’Istituto, effettuate le dovute verifiche, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.
L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita attraverso le denunce contributive.
Nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto lavorativo part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l’importo già autorizzato nella procedura telematica.
Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, il soggetto interessato può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Per esporre il beneficio relativo all’assunzione di percettori di ADI, dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione del messaggio in esame, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EADI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari ADI, articolo 10, comma 1 e 2 DL 48/2023”;
nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
La sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 al mese di pubblicazione del messaggio in esame), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025.
25/11/24