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Esonero contributivo per assunzioni nei settori turismo e stabilimenti termali

L’Inps, con circolare n. 67 del 10 giugno c.a., fornisce indicazioni in merito all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, nonché per la conversione a tempo indeterminato dei predetti contratti, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

 

Possono accedere all’esonero i datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali individuati dai codici Ateco di cui all’allegato 1 della circolare.

 

L’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 4/2022, prevede l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni a tempo determinato e stagionali, sino ad un massimo di tre mesi, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

 

In caso di conversione di tali contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla conversione.

 

L’agevolazione è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua.

 

La Commissione europea, con decisione C(2022) 3835 final del 7 giugno 2022, ha autorizzato la misura in oggetto.

 

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, co. 1175, Legge n. 296/2006, nonché ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.

 

Per essere autorizzato alla fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “TUR44”, reperibile nel sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione.

 

L’invio delle domande di ammissione al beneficio sarà consentito entro e non oltre il 30 giugno 2022, data coincidente con il termine finale di operatività del Temporary Framework.

 

L’Istituto verificherà la presenza nel c.d. elenco Deggendorfdi cui alla sezione “Trasparenza” del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), del nominativo del datore di lavoro richiedente l’agevolazione e, qualora il soggetto interessato dovesse essere presente nella suddetta lista, considerata l’impossibilità di riconoscere l’esonero al netto degli importi dovuti, non autorizzerà la fruizione della misura.

 

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14/06/22