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Esonero contributivo per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato

L’Inps, con messaggio n.832 del 25 febbraio c.a., fornisce ulteriori indicazioni relativamente all’esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato introdotto dal decreto Agosto.

 

L’articolo 6 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per:

  • le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020) e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso il medesimo datore di lavoro;
  • le trasformazioni del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel medesimo arco temporale sopra individuato.

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.

 

L’Istituto, con il messaggio in esame, comunica che è stata ulteriormente ampliata la validità del codice causale “L537”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020”, prevedendo la possibilità di esporre come importo arretrato dell’incentivo anche l’importo dell’esonero relativo alla mensilità di novembre e dicembre 2020.

 

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01/03/21