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Esonero contributivo per le assunzioni di donne vittime di violenza

L’Inps, con circolare n. 41 del 5 marzo 2024, ha fornito indicazioni riguardanti l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 191-193, Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), per l’assunzione di donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie del Reddito di libertà (D.L. n. 34/2020).

 

La norma prevede l’esonero contributivo al 100%, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui riparametrato su base mensile.

 

Destinatarie della misura sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

 

Pertanto, la lavoratrice deve soddisfare, alla data dell’assunzione, i seguenti requisiti:

  • essere disoccupata e cioè priva di impiego che dichiara, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego;
  • essere percettrice del Reddito di libertà o averne fruito nel 2023.

L’esonero spetta per le:

  • assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
  • assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell'assunzione a tempo determinato.

L’incentivo è valido per le sole assunzioni e trasformazioni effettuate nel triennio 2024-2026.

 

La soglia massima di esonero, riferita al periodo di paga mensile, è pari a 666,66 euro, e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia massima giornaliera è pari a 21,50 euro, per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

 

L'esonero in questione non è sussumibile nella disciplina di cui all’art. 107 TFUE (regime de minimis), relativa agli aiuti concessi dallo Stato ossia mediante risorse statali.

 

Considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, essa può essere cumulata con altre misure agevolative, nel caso in cui questo non sia espressamente escluso, solo laddove sussista un residuo di contribuzione sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

 

Inoltre, il coordinamento con altre misure è possibile a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

 

L’esonero in oggetto è, infine, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice (a titolo esemplificativo, l’esonero per le lavoratrici madri).

 

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12/03/24