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Esonero contributivo per le assunzioni di titolari di assegno di ricollocazione

L’Inps, con circolare n. 77 del 27 giugno c.a., ha fornito indicazioni in merito all’applicazione dell’agevolazione contributiva per i datori di lavoro che assumono lavoratori cassaintegrati percettori dell’assegno di ricollocazione.

 

La Legge n. 205/2017, integrando il D.Lgs. n. 148/2015, ha disposto, per il datore di lavoro che provvede ad effettuare l’assunzione di lavoratori beneficiari dell’assegno di ricollocazione, la possibilità di beneficiare di una agevolazione contributiva, consistente in un esonero pari al 50% degli oneri contributivi complessivi a carico datoriale, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui.

 

L’agevolazione spetta per un periodo massimo di:

  • 12 mesi nel caso di assunzioni a tempo determinato;
  • 18 mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato.

Nell’ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento, il rapporto di lavoro a tempo determinato, per il quale è già stata riconosciuta l’agevolazione, venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo per tale rapporto trasformato da determinato a indeterminato spetta complessivamente fino ad un massimo di 18 mesi.

 

Per la fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “BADR” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione.

 

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29/06/20