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Giurisprudenza – Cassazione: possibilità di revoca delle dimissioni anche durante il periodo di prova

Segnaliamo che, la Cassazione, con ordinanza n. 24911/2025 del 11 settembre 2025, si è espressa in merito all’ambito di applicazione della facoltà di revoca delle dimissioni, con specifico riferimento all’ipotesi in cui le dimissioni siano rassegnate dal lavoratore durante lo svolgimento del periodo di prova.

 

L’ordinanza, ha stabilito che le dimissioni sono revocabili anche durante il periodo di prova secondo i tempi e le procedure stabilite dalla legge, diversamente da quanto riportato nella circolare del Ministero del Lavoro n. 12/2016 (punto 1.2 lettera b) che prevede tra le fattispecie escluse dalla procedura telematica, il recesso durante il periodo di prova.

 

L’istituto della convalida delle dimissioni è regolato dall’articolo 26 del D.Lgs. n.151/2015 e in particolare, il comma 2, prevede che entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo di dimissioni, il lavoratore ha la facoltà di revocare le stesse.

 

Poiché la norma non prevede, tra le fattispecie esclude dalla procedura telematica, le dimissioni effettuate in periodo di prova, la Corte ha dichiarato che la circolare Ministeriale si sarebbe spinta al punto di conferire alla norma contenuti diversi rispetto al suo dato testuale, andando oltre una mera attività interpretativa”.

 

Quindi, ha affermato che la facoltà di revoca delle dimissioni, prevista dall’articolo 26 del D.Lgs. n.151/2015, si applica anche al recesso del lavoratore durante il periodo di prova.

 

L’ordinanza stabilisce, inoltre, che la revoca delle dimissioni, se esercitata dal lavoratore nel termine di sette giorni dalla trasmissione del modulo telematico, produce l’effetto di privare di efficacia l’atto di recesso e di conseguenza il rapporto di lavoro si considera come non si fosse mai interrotto.

 

Ad oggi, il Ministero del Lavoro non ha modificato le proprie indicazioni fornite con la citata circolare.


01/10/25