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Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata

L’Inps, con circolare n. 82 del 22 settembre 2023, fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo al posticipo del pensionamento a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per accedere alla pensione anticipata flessibile, previsto dall’articolo 1, commi 286 e 287, della Legge n. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023).

 

I lavoratori dipendenti che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi IVS a loro carico.

 

Gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame, sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione.

 

Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

 

Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro.

 

La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro.

 

L’incentivo cessa di produrre effetti al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

  • esercizio della revoca della facoltà di rinuncia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
  • raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia;
  • conseguimento di una pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

 

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28/09/23