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Indennità onnicomprensiva per il sostegno di alcune categorie di lavoratori e requisiti di accesso alla NASpI

L’Inps, con messaggio n. 1275 del 25 marzo c.a., fornisce indicazioni relativamente alle indennità una tantum e onnicomprensive finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori previste dal D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni).

 

L’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore delle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del D.L. n. 137/2020:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

Tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva vi sono anche i lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali.

 

I lavoratori, che hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del D.L. n. 137/2020, non devono presentare una nuova domanda in quanto la stessa sarà erogata dall’Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli stessi per il pagamento delle indennità già erogate.

 

I lavoratori che non hanno invece beneficiato dell’indennità onnicomprensiva possono presentare domandaall’Inps, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2021.

 

Requisiti di accesso alla NASpI

Inoltre, il decreto Sostegni prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) e fino al 31 dicembre 2021, è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione, quindi, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al citato articolo 3, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 22/2015.

 

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26/03/21