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Indennità per congedo straordinario e computabilità mensilità supplementari

L’Inps, con messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024, fornisce precisazioni in merito ai criteri di computo del rateo della tredicesima della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario di cui all’articolo 42, commi 5 e seguenti, del D.Lgs. n. 151/2001.

 

L’Istituto, al riguardo, precisa che durante il periodo di congedo straordinario, di cui all’articolo 42, commi 5 e seguenti, del D.Lgs. n. 151/2001, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

 

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05/01/24