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Indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti - Nuovi chiarimenti Inps

L’Inps, con messaggio n. 3805 del 20 ottobre c.a., ha fornito ulteriori chiarimenti relativamente all’indennità una tantum di 200 euro prevista dall’articolo 31 del Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022) in favore dei lavoratori dipendenti.

 

In particolare, richiamando quanto precisato nella precedente circolare n. 73/2022, ossia che l’indennità una tantum in argomento deve essere erogata “anche laddove la retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA o i congedi)”, l’Istituto ha chiarito che tra gli eventi tutelati sono ricompresi altresì:

  • l’aspettativa sindacale (Legge n. 300/1970);
  • l’immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale (articolo 4, comma 4, D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 76/2021);
  • l’aspettativa o il congedo previsti dai CCNL di settore.

L’Inps chiarisce, inoltre, che l’indennità in esame spetta anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero contributivo dello 0,8% della quota a carico del lavoratore (in quanto percettori di una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro) per contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.

 

Viene infine chiarito che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, (ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati, esemplificativamente, da una tardiva dichiarazione resa dal parte del lavoratore) potranno provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022.

 

Su tale ultimo punto, occorre tenere presente che il flusso regolarizzativo di competenza del mese di luglio 2022 annulla e sostituisce l’eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza.

 

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25/10/22