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Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti - precisazioni

L’Inps, con messaggio n. 2505 del 21 giugno c.a., fornisce ulteriori indicazioni relativamente all’erogazione dell’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, da parte dei datori di lavoro, prevista dall’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 50/2022.

 

L’istituto chiarisce, d’intesa con il Ministero del Lavoro, che la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022.

 

Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022.

 

Inoltre, l’indennità deve essere erogata anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGS, FIS o congedi).

 

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22/06/22