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Indicazioni Inps sulle integrazioni salariali del decreto Sostegni

L’Inps, con messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, fornisce indicazioni relativamente ai trattamenti di cassa integrazione, ordinaria e in deroga, e assegno ordinario disciplinati dal D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni).

 

Il Decreto prevede, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, la possibilità di richiedere:

  • il trattamento di integrazione salariale CIGO per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
  • l’Assegno Ordinario e la CIGD per una durata massima di 28 settimane che devono essere collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

L’accesso a tali trattamenti è consentito senza il riconoscimento di un contributo addizionale.

 

predetti periodi, 13 settimane per CIGO e 28 settimane per ASO e CIGD, sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla Legge di Bilancio 2021, pari a 12 settimane.

 

Pertanto, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione:

 

- in caso di ricorso alla CIGO, 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, secondo la seguente articolazione:

  • 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
  • ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021;

- in caso di ricorso alla CIGD o al FIS, 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, secondo la seguente articolazione:

  • 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
  • ulteriori 28 settimane dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021.

Il periodo di 12 settimane, previsto dalla Legge di Bilancio 2021 in caso di ricorso alla CIGD o al FIS, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

 

Per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21”.

 

Destinatari dei predetti trattamenti sono i lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni).

 

Le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario, devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, ossia entro il 31 maggio 2021.

 

Le integrazioni salariali possono essere riconosciute sia con modalità di pagamento diretto da parte dell’Inps, con possibile anticipo del 40%, sia con pagamento anticipato da parte del datore.

 

Il D.L. n. 41/2021 ha esteso a tutti i datori di lavoro che ricorrono alla CIGD la modalità di pagamento con il sistema del conguaglio, possibilità prima limitata alle sole aziende plurilocalizzate.

 

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.

 

In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

 

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29/03/21