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Indici di comparazione dei CCNL “leader” per la fruizione dei benefici normativi e contributivi

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 2 del 28 luglio c.a., facendo seguito alle circolari nn. 7 e 9/2019 (Lavoronews nn. 31 e 55/2019), definisce alcuni indicatori in base ai quali il personale ispettivo potrà effettuare controlli per verificare il rispetto dei contenuti normativi e retributivi dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai fini della legittima fruizione dei benefici normativi e contributivi, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006.

In particolare, con le circolari del 2019, l’Ispettorato ha chiarito che, per poter usufruire dei benefici, il datore di lavoro è tenuto ad osservare i contenuti normativi e retributivi dei contratti “leader”, non accertando unicamente la loro formale applicazione.

Alla luce di tale indicazione, con la circolare in commento sono forniti gli indici di valutazione di “equivalenza” della disciplina normativa ed economica dei contratti collettivi.

Parte normativa 
Materie riservate dalla legislazione ai contratti “leader”

  • Collaborazioni coordinate e continuative;
  • ipotesi di assegnazione di mansioni di livello di inquadramento inferiore;
  • ipotesi di ricorso al lavoro intermittente;
  • limiti di durata e i limiti quantitativi del contratto a tempo determinato;
  • individuazione delle attività stagionali;
  • disciplina del contratto di apprendistato;
  • orario di lavoro; 

nonché altri istituti non specificamente elencati la cui disciplina viene riservata dal legislatore ai contratti “leader”.

Materie non riservate e rispetto della parte normativa

Il giudizio di equivalenza muove dal presupposto secondo cui vanno comparati i “trattamenti” previsti da un CCNL c.d. “leader” e i “trattamenti” garantiti da un datore di lavoro che applica un contratto collettivo non sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, ovvero che non applica alcun contratto collettivo e che, pertanto, non può avvantaggiarsi delle discipline integrative o derogatorie indicate nel precedente paragrafo.

Pertanto, relativamente agli istituti per cui non vi è una riserva legislativa a favore dei contratti “leader”, occorre operare un’analisi sull’equivalenza dei trattamenti normativi disciplinati dai contratti sottoscritti da soggetti non rappresentativi.

L’Ispettorato individua alcuni istituti di tipo normativo su cui effettuare la predetta analisi comparativa:

  • disciplina del lavoro supplementare e delle clausole elastiche nel part-time;
  • disciplina del lavoro straordinario;
  • disciplina compensativa delle ex festività soppresse;
  • durata del periodo di prova;
  • durata del periodo di preavviso;
  • durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
  • indennità per malattia e infortunio;
  • maternità ed integrazione della relativa indennità;
  • monte ore di permessi retribuiti.

Parte economica
Al fine di verificare la sussistenza di scostamenti rispetto al trattamento retributivo previsto dal CCNL “leader”, occorre fare riferimento alla c.d. retribuzione globale annua da intendersi quale somma della retribuzione annua lorda composta da particolari elementi fissi della retribuzione e da quelli variabili (solo se considerati come parte del trattamento economico complessivo definito dal contratto collettivo nazionale di categoria). 

Istruttoria e motivazione
L’istruttoria da parte del personale ispettivo dovrà, di norma, essere condotta sia sugli aspetti retributivi che su quelli normativi del contratto.

L’analisi sugli aspetti normativi del contratto collettivo potrà essere pretermessa allorquando siano riscontrati scostamenti nel trattamento retributivo applicato ai lavoratori, elemento di per sé sufficiente a revocare i benefici normativi e contributivi.

Quando, invece, sia stata verificata una equivalenza dei trattamenti economici, il disconoscimento dei benefici normativi e contributivi potrà avvenire allorquando dalla comparazione degli istituti normativi indicati nella circolare si ricavi evidenza di uno scostamento di almeno due di essi.

 

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31/07/20