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REGIME SPECIALE PER LAVORATORI IMPATRIATI: ISCRIZIONE ALL'AIRE

Interpello dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 32 dell’11 ottobre c.a., fornisce risposta alla possibilità, da parte di un lavoratore che dal gennaio 2012 al maggio 2018 ha svolto attività di lavoro dipendente in Inghilterra ed in Olanda, iscrivendosi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), di fruire del regime speciale per lavoratori impatriati, ai sensi dell’articolo 16, del D.Lgs. n. 147/15.

L'art. 16, del citato Decreto Legislativo, ha introdotto il "regime speciale per lavoratori impatriati", al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni prevedendo che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%. Tale agevolazione è applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Per fruire del beneficio fiscale in parola, il contribuente, per i due periodi di imposta antecedenti quello in cui si rende applicabile l'agevolazione, non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e non deve aver avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi, né la dimora abituale.

Pertanto, nel caso prospettato e al verificarsi dei citati presupposti, il contribuente può essere ammesso a fruire del regime agevolato dall'anno in cui acquisisce la residenza fiscale nel territorio dello Stato e per i quattro periodi d'imposta successivi in cui l'attività lavorativa sia svolta in via prevalente in Italia.

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15/10/18
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