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Istanza di CIGS per crisi aziendale conseguente alla pandemia da Covid-19 valida anche in assenza del piano di risanamento

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021, il Decreto 15 dicembre 2020 del Ministero del Lavoro relativo alla “Determinazione, in relazione all’evento della pandemia da COVID-19, delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale.”.

 

Tale Decreto prevede che, in considerazione della crisi economica connessa alla diffusione della pandemia da COVID-19, per l’anno 2020 e, comunque, fino al termine dell’emergenza epidemiologica, le aziende potranno richiedere la CIGS per crisi aziendale conseguente all’evento improvviso ed imprevisto della pandemia da COVID-19, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 148/2015, ferma restando la salvaguardia occupazionale:

  • anche in assenza del piano di risanamento, come previsto alla lettera c) dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 94033/2016;
  • con sospensioni anche in deroga al limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato (articolo 22, comma 4, D.Lgs. n. 148/2015) con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all’attività produttiva.

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15/01/21