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Istruzioni Inps sugli ammortizzatori sociali previsti per l’anno 2021

L’Inps, con circolare n. 28 del 17 febbraio c.a., ha fornito indicazioni in merito ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021.

 

La Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 299 a 305, Legge n. 178/2020) ha previsto, per tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020, un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale pari a 12 settimane, fruibili nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

 

Destinatari di tali trattamenti sono i lavoratori che risultano alle dipendenze, dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, al 4 gennaio 2021.

 

I periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del D.L. n. 137/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dalla Legge n. 178/2020.

 

L’utilizzo del periodo massimo di trattamenti previsto (12 settimane) è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza in alcun modo tenere conto del dato relativo al fruito.

 

I datori di lavoro, per le domande inerenti alle 12 settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 1° gennaio 2021, dovranno utilizzare la nuova causale “COVID – 19 L. 178/20” secondo le modalità fornite con il messaggio n. 406/2021.

 

Le domande vanno inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

 

Pertanto, le domande relative a sospensioni iniziate a gennaio 2021 dovranno essere inviate, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021.

 

L’Istituto, inoltre, conferma che l’assegno ordinario (FIS) è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.

 

La domanda di CIGD, da inviare esclusivamente all’Istituto, dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. Sono esonerati dalla definizione delle citate intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti.

 

Le aziende plurilocalizzate potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” (cfr. il messaggio n. 2946/2020) esclusivamente se hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come “deroga INPS” (cfr. la circolare n. 86/2020).

 

In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

 

Riconfermata la disciplina che prevede il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto con il possibile anticipo del 40%.

 

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18/02/21