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La nota dell’Ispettorato del Lavoro sul D.L. n. 19/2024 in tema di appalti e somministrazione

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 521 del 13 marzo 2024, ha fornito una sintesi delle disposizioni in materia di lavoro e previdenza sociale contenute nel D.L. n. 19/2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, riservandosi ogni approfondimento ad esito della conversione in legge.

 

Di seguito le novità più rilevanti.

 

DURC e regolarità contributiva

I benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale di cui all’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 sono subordinati all’assenza di violazioni nelle predette materie, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

È previsto, inoltre, che resti fermo il diritto ai benefici in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate sopra esposte, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.

 

Con riferimento alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

 

Appalto e distacco

La norma ha riconosciuto al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto, sia pubblico che privato, un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

 

In secondo luogo, si prevede che l’istituto della responsabilità solidale negli appalti trovi applicazione anche nelle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell’appalto e del distacco di cui all’art. 18, commi 2 e 5-bis, dello stesso D.Lgs. n. 276/2003.

 

Maxisanzione per lavoro nero

La norma ha elevato dal 20% al 30% gli importi sanzionatori in caso di impiego di lavoratori in nero di cui all’art. 1, comma 445, lett. d), della Legge n. 145/2018.

 

Sanzioni appalto e somministrazione illecita

La norma prevede le fattispecie di appalto e somministrazione illecita di cui all’art. 18, del D.Lgs. n. 276/2003 tornino ad avere rilevanza penale. Nello specifico, le sanzioni prevedono la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda con l’ipotesi di aggravante – già prevista dall’art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015 ora abrogato – nelle ipotesi in cui “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.

 

Lista di conformità

In riferimento alla “lista di conformità”, nella nota l’INL evidenzia che sarà sua cura provvedere alla cancellazione del datore di lavoro dalla lista in caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza.

 

Sanzioni civili per omissione/evasione contributiva

A far data dal 1° settembre 2024, entreranno in vigore le modifiche introdotte alla disciplina sanzionatoria per omissione/evasione contributiva (in particolare, all’ art. 116, c. 8, Legge n. 388/2000).

 

A decorrere da tale data, saranno introdotte altresì nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Inps, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, al fine di semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

 

In particolare, l’Istituto metterà a disposizione del contribuente (ovvero del suo intermediario) le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso, relative ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.

 

Sarà rimessa al contribuente la facoltà di segnalare all'Inps eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti. Sulla base di tale interlocuzione potranno emergere inadempimenti contributivi rispetto ai quali ci saranno specifiche sanzioni e percorsi di regolarizzazione.


20/03/24