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Lavoratori disabili - Proroga versamento dei contributi esonerativi ex articolo 5, Legge n. 68/99

L’articolo 5 della Legge n. 68/99 prevede che i datori di lavoro che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono assumere l’intera percentuale di lavoratori disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, versando, sul Fondo Regionale Disabili, istituito con L. R. 13/2003, un contributo esonerativo, attualmente pari a € 39,21, per ogni giorno lavorativo e per ogni posizione lavorativa per la quale chiedono l’esonero.

 

Il contributo esonerativo dovrà essere versato ogni anno tramite il sistema Bollettino PagoPa on line, suddiviso in 2 rate semestrali posticipate con scadenza rispettivamente 16 luglio (per il semestre gennaio-giugno) e 16 gennaio (per il semestre luglio-dicembre).

 

Regione Lombardia ha sviluppato un sistema informativo unitario (SIUL) che sostituirà progressivamente tutti i sistemi informativi provinciali SINTESI compresa la generazione del Bollettino PagoPa.

 

Pertanto, Regione Lombardia, a seguito del trasferimento delle istanze relative alla L. 68/99 al portale unico regionale per il lavoro - SIUL  68, con Decreto n. 19047 del 23 dicembre 2025, ha disposto, per le province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Varese e Sondrio la proroga del termine di versamento dei contributi esonerativi, da parte delle aziende già autorizzate, dal 16 gennaio 2026 al 10 febbraio 2026.


13/01/26