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Le Ordinanze del Ministero della Salute relative ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e arrivi dai Paesi Esteri

Il Ministero della Salute, con Ordinanza del 28 aprile 2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile c.a., in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, ha prorogato fino al 15 giugno prossimo alcune misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale.

 

L’ordinanza, garantendo, con un effetto “ponte”, la continuità dell’efficacia di alcune disposizioni sull’utilizzo delle mascherine in scadenza al 30 aprile 2022, ai sensi dell’articolo 10-quater del D.L. 52/2021 (c.d.decreto Riaperture), introdotto dal D.L. n. 24/2022, produce effetti a partire dal 1° maggio e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L. n. 24/2022 (di cui l’ordinanza, di fatto, anticipa alcuni contenuti relativi all’utilizzo delle mascherine al chiuso, oggetto di un emendamento approvato nel corso dell’iter parlamentare) e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022.

 

Di seguito, i contenuti del provvedimento.

 

Fino al 15 giugno prossimo, resta obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2 nei seguenti casi:

  1. per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
    • aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
    • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
    • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
    • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
    • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
    • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, che comprendono, come specificato dalle Linee Guida per il settore, gli autoservizi pubblici non di linea taxi, NCC e natanti;
    • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

      Confermato, altresì, che i vettori, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare il rispetto di tale obbligo da parte degli utenti dei richiamati servizi;

  2. per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Per i titolari ed i gestori dei servizi e delle attività di cui sopra permane, altresì, l’obbligo di verificare il rispetto delle suddette prescrizioni.

 

Fatto salvo quanto sopra, l’ordinanza precisa, in ogni caso, che “è comunque raccomandato” indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie “in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

L’ordinanza precisa che “è comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cd. mascherine) in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”.

 

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro privati, si fa presente che restano in vigore le regole previste nel Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali, aggiornato il 6 aprile 2021.

 

A tal riguardo, le Parti si incontreranno il prossimo 4 maggio per verificare se prorogare o modificare le attuali regole.

 

Inoltre, a partire dal 1° maggio 2022non è più applicabile la disposizione prevista dall’articolo 10-quater, comma 8, del D.L. n. 52/2021 che, per i lavoratori, considerava le mascherine chirurgiche DPI ex articolo 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPOSTAMENTI: ARRIVI DA PAESI ESTERI

Con altra Ordinanza del 28 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile c.a., il Ministero della Salute proroga ulteriormente fino al 31 maggio 2022 la validità della disciplina per gli arrivi da paesi esteri, introdotta dall’Ordinanza 22 febbraio 2022, ad esclusione dell’obbligo di compilazione e presentazione del “digital Passenger Locator Form” (PLF), contenente i dati per la localizzazione del passeggero in caso di contagio (che pertanto non è più previsto a partire dal 1° maggio 2022).


02/05/22