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Le istruzioni Inps per la fruizione dei congedi Covid-19

L’Inps, con circolare n. 81 dell’8 luglio c.a., fornisce indicazioni in merito al diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e ai permessi indennizzati di cui alla Legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di fruizione dal D.L. n. 34/2020.

 

Ampliamento del periodo di fruizione e delle giornate fruibili ed indennizzabili per congedo COVID-19

il congedo COVID-19 per l’assistenza ai figli di età non superiore ai 12 anni durante il periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020 è fruibile alternativamente dai genitori per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.

 

Periodi di congedo COVID-19 e conversione d’ufficio dei periodi di congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale

Il comma 2 dell’articolo 23 del D.L. n. 18/2020 dispone la conversione d’ufficio in congedo COVID-19 degli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale, fruiti dai genitori durante l’arco temporale citato fino ad un massimo di 30 giorni.

 

Tuttavia, dal momento che dal 29 marzo u.s. è stata rilasciata apposita procedura di presentazione telematica delle domande di congedo COVID-19, tale conversione interessa solo le domande presentate prima del 29 marzo e la trasformazione interessa le domande di congedo presentate dal 17 marzo al 28 marzo 2020.

 

Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato

L’articolo 73 del D.L. n. 34/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

 

I soggetti aventi diritto ai citati permessi potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla Legge n. 104/1992 (3 per il mese di maggio e 3 per il mese di giugno), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.

 

I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista. Sia le 12 giornate aggiuntive che i tre giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.

 

Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, con validità comprensiva dei mesi di maggio e giugno, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda, per la fruizione delle suddette ulteriori giornate. In tale caso, i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

 

Compatibilità del congedo COVID-19 con il bonus baby-sitting e il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia

In alternativa al congedo COVID-19, il comma 8 dell’articolo 23 del D.L. n. 18/2020, come modificato dall’articolo 72, comma 1, lettera c), del D.L. n. 34/2020, ha previsto la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o, in alternativa, per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro.

 

Fermi restando il principio di alternatività tra le misure e l’arco temporale di riferimento (dal 5 marzo al 31 luglio), i casi di compatibilità/incompatibilità sono:

  • in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19;
  • in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo COVID-19;
  • in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19.

Inoltre, l’Istituto ha introdotto specifici codici evento, per la gestione dei congedi Covid-19, che i datori di lavoro dovranno esporre nel flusso Uniemens.

 

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09/07/20