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Le modifiche della Legge di Bilancio 2026 al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria Inps

L’INPS, con circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, ha fornito indicazioni per assolvere all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria del TFR non destinato a forme di previdenza complementare, come previsto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 all’articolo 1, comma 756 della Legge 296/2006.

 

In particolare, viene meno il rilevo esclusivo della dimensione occupazionale cristallizzata al primo anno di attività (anche per le aziende già in essere al 01/01/2007), attribuendo rilevanza all’incremento del numero dei dipendenti intervenuto anche successivamente, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026.

 

L’obbligo di conferimento al Fondo di Tesoreria ricorre in tutti i casi in cui il lavoratore non aderisca a forme pensionistiche complementari, pertanto, il TFR rimane disciplinato dall’articolo 2120 del Codice Civile.

 

Ambito di applicazione e requisiti soggettivi

La disciplina rimane destinata solo ai lavoratori per i quali trova applicazione l’articolo 2120 del codice civile, pertanto incorrono in tale obbligo i datori di lavoro privati con esclusione dei datori di lavoro domestico.

 

Nel caso in cui avvengano operazioni societarie, come acquisizioni di ramo d’azienda, incorporazioni o nell’ipotesi di cessione di contratto (restano, pertanto, ferme le istruzioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 70/2007):

  • se il personale transita alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, questo deve provvedere anche per i nuovi lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione;
  • se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro tenuto all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) transita alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore di lavoro è tenuto ad adempiere solo per tali dipendenti e limitatamente al periodo successivo al trasferimento.

Sono obbligati anche i datori che accantonino il TFR ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile per lavoratori occupati all’estero.

Per il lavoratore di prima assunzione, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio, l’obbligo di versamento del TRF al Fondo di Tesoreria insorge nell’ipotesi in cui lo stesso manifesti espressamente, entro 60 giorni, la volontà di non aderire a forme pensionistiche complementari e di mantenerlo secondo il regime del Codice Civile.

 

Il medesimo obbligo vale anche per i lavoratori non di prima assunzione e non aderenti a forme pensionistiche complementari, quando il datore di lavoro soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa.

 

Determinazione del requisito dimensionale

Il requisito dimensionale è calcolato sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare (nella prassi amministrativa l’anno civile, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre) precedente al periodo di paga considerato.

 

Pertanto, il contributo è dovuto se la media dei dipendenti occupati raggiunge i seguenti limiti:

  • 60 addetti per il periodo 2026-2027;
  • 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
  • 40 addetti dal 1° gennaio 2032.

Si tengono in considerazione esclusivamente i mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale. Il calcolo della media deve riflettere la presenza reale dei lavoratori nei mesi in cui il datore di lavoro è stato effettivamente operativo.

 

Per il calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time, che sono computati in proporzione all’orario, sommando mensilmente gli orari individuati e rapportandoli all’orario dei lavoratori a tempo pieno.

 

Ai fini del computo, i datori di lavoro che soddisfano i requisiti dimensionali previsti devono rilasciare all’Inps apposita dichiarazione con modello SC34.

 

Decorrenza dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento al Fondo di tesoreria

Il versamento delle quote al Fondo di tesoreria deve essere effettuato mensilmente con le stesse modalità e termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria, ossia deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.

 

Istruzioni operative

I datori di lavoro, per le posizioni Inps afferenti alla gestione DM sono tenuti a richiedere il codice di autorizzazione 1R “Azienda in cui sono occupati lavoratori per il quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.

 

Periodi pregressi

Le aziende che hanno avviato la loro attività nel 2025, e che perfezionano il requisito dimensionale di almeno 50 addetti nel medesimo anno, sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate anche per i mesi pregressi, a far data da quello di inizio attività (si vedano le modalità operative della circolare Inps 70/2007).

Le aziende costituite prima del 2025 e che raggiungano almeno 60 addetti in tale anno, sono tenute al versamento a decorrere dal 1° gennaio 2026.

L’obbligo può essere assolto entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in commento. A tal fine nel flusso Uniemens è istituito il nuovo codice causale CF05 “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

 

 


24/02/26