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Legge di bilancio 2020

Novità in materia di Lavoro

Pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022".

I temi più rilevanti in materia di lavoro riguardano:

Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (art. 1, comma 7)

Al fine di dare attuazione agli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, viene istituito, nello stato previsionale del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo, denominato “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”, con una dotazione di 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e 5 miliardi di euro a decorrere dal 2021. L’attuazione degli interventi di riduzione del carico fiscale viene demandata a futuri appositi provvedimenti normativi.

Fringe benefit auto aziendali (art. 1, commi 632 e 633)

Per i veicoli aziendali, di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1º luglio 2020, si assume, ai fini della tassazione in capo al lavoratore, una percentuale di importo, corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base delle tabelle ACI:

  • 25 per cento, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 g/Km;
  • 30 per cento, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km, ma non a 160 g/Km;
  • 40 per cento per l'anno 2020 e 50 per cento a decorrere dall'anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/Km, ma non a 190 g/Km;
  • 50 per cento per l'anno 2020 e 60 per cento a decorrere dall'anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km.

La disciplina vigente al 31 dicembre 2019, che prevede l’applicazione di una percentuale unica per tutti i veicoli (pari al 30 per cento), continua ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Buoni pasto mense aziendali (art. 1, comma 677)

La tassazione dei buoni pasto - i c.d. ticket restaurant - a carico del lavoratore dipendente, era esclusa fino a 7 euro per i buoni pasto elettronici e fino a 5,29 euro per i buoni pasto cartacei.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, invece, la tassazione è esclusa fino a 8 euro nel caso di buoni pasto elettronici e fino a 4 euro nel caso di buoni pasto cartacei.

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, comma 10)

La legge di bilancio interviene sulla disciplina in materia di riduzione dei contributi previdenziali relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti, analoga a quella già prevista dall'art. 1-bis del D.L. 87/2018 (mai attuata per la mancata emanazione del relativo decreto ministeriale) che viene conseguentemente abrogata.

In particolare, la riduzione in favore dei datori di lavoro privati, pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti, opera con riferimento alle assunzioni di soggetti aventi meno di 35 anni di età effettuate nel biennio 2019-2020 (mentre per gli anni successivi resta fermo il limite di 30 anni).

Sgravio contributivo per l’assunzione di apprendisti di primo livello (art. 1, comma 8)

I datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono usufruire, per l’anno 2020, di uno sgravio contributivo del 100% per le assunzioni con contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore stipulati successivamente alla data del 1° gennaio 2020.

Lo sgravio totale riguarda i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, mentre per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo l’aliquota è pari al 10%.

Congedo di paternità (art. 1, comma 342)

La norma ha riconosciuto per l’anno 2020 un maggior numero di giorni di astensione dal lavoro al padre lavoratore in occasione della nascita del figlio aumentando il congedo obbligatorio da 5 a 7 giorni.
Inoltre, il padre può astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre ed in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Le misure di cui sopra sono a carico dell’Inps.

Credito imposta formazione 4.0 (art. 1, commi 210 - 217)

Prorogata la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.
Confermata la gradualità del credito di imposta a seconda della dimensione aziendale:

  • piccole imprese: credito di imposta nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • medie imprese: credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo annuo di 250.000 euro;
  • grandi imprese: credito di imposta  nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Ai fini del riconoscimento del credito di imposta non sono più necessari la stipula ed il conseguente deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Opzione donna (art. 1, comma 476)

La disposizione proroga la facoltà di accesso, da parte delle lavoratrici, al pensionamento anticipato tramite la cosiddetta "opzione donna".
Tale accesso è consentito – previa opzione per il sistema di calcolo contributivo applicato sull'intera posizione - al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2019, di 35 anni di contributi e 58 anni di età anagrafica per le lavoratrici dipendenti e 59 anni di età anagrafica per le lavoratrici autonome.
L’effettiva decorrenza della pensione è in questo caso soggetta all'applicazione delle finestre mobili (12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome) mentre il requisito di età anagrafica non è adeguato alla speranza di vita.

Riduzione tariffe INAIL (art. 1, comma 9)

Confermata, in via strutturale, la nuova tariffa dei premi INAIL - di cui alla determina del Presidente dell’Istituto del 2 ottobre 2018 - già a partire dal 2019, ricomprendendo così anche l’anno 2022 che era, invece, rimasto privo di coperture nei precedenti interventi legislativi che avevano già apportato modifiche all'articolo 1, comma 1121, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

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07/01/20