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PERMESSI LEGGE 104/92 E CONGEDO STRAORDINARIO

Messaggio INPS

L’Inps, con messaggio n. 3114 del 7 agosto c.a., ha fornito chiarimenti in merito alla modalità di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, relativamente ai casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro.
In particolare, l’Istituto, in relazione ai permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/92, prende in esame:
  • modalità di fruizione dei giorni di permesso in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive;
  • riproporzionamento giornaliero dei permessi in caso di rapporto di lavoro part-time verticale e misto;
  • frazionabilità in ore dei permessi in caso di rapporto di lavoro part-time;
  • cumulo tra il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 ed i permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e all’art 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).
l Ministero del Lavoro e l’ANPAL, con circolare congiunta n. 3 del 29 agosto c.a., in merito all’accesso, da parte dei cittadini non comunitari richiedenti e titolari di protezione internazionale, ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro, precisano che per tali soggetti, ospitati nei centri e nelle strutture di accoglienza (legittimati a svolgere attività lavorativa trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di asilo), il centro o la struttura di accoglienza rappresentano luogo di dimora abituale ai fini dell'iscrizione anagrafica.

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03/09/18
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Congedo parentale ,