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Modalità operative per la fruizione dell'esonero per l’assunzione di under 36

L’Inps con messaggio n. 3389 del 7 ottobre c.a., ha fornito istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo totale introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 per chi assume o stabilizza giovani di età inferiore a 36 anni.

 

La Commissione europea, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, per cui è possibile procedere all’utilizzo dell’esonero ma anche al recupero degli arretrati.

 

Lo sgravio, ai sensi dell’articolo 1, commi da 10 a 15, della Legge n. 178/2020, è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, intervenute nel biennio 2021/2022, nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

 

Tuttavia l’autorizzazione della Commissione europea è stata concessa esclusivamente per il 2021 pertanto l’utilizzo del beneficio è consentito esclusivamente per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

 

La durata dell’esonero contributivo aumenta fino a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

 

La predetta misura non può trovare applicazione, come già precisato nella circolare Inps n. 56/2021, per i rapporti di apprendistato in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

 

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento “imponibile” e l’elemento “contributo” della sezione “denuncia individuale”.

 

Il suddetto esonero non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (art. 1, comma 114, della Legge n. 205/2017).

 

Pertanto, i datori di lavoro che avessero nel corso del 2021 fruito di altri benefici sono tenuti a restituirli per poter godere dell’esonero totale previsto dalla Legge n. 178/2020.

 

Inoltre, non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della Legge n. 92/2012, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della Legge n. 178/2020 né con decontribuzione Sud (art. 1, commi da 161 a 168 della Legge n. 178/2020).

 

Per quanto attiene all’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

 

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12/10/21