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NASpI – Le nuove regole dal 2025

L’INPS, con circolare n. 98 del 5 giugno 2025, fornisce chiarimenti in merito alle novità legislative introdotte dalla Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) in materia di indennità di disoccupazione NASpI.

 

Il chiarimento riguarda la modifica di cui all’art. 3, lettera c-bis), del D. Lgs. n. 22/2015 che ha introdotto un requisito più stringente di accesso alla NASpI, con riferimento alle sole domande di disoccupazione presentate a far data dal 1° gennaio 2025.

 

In particolare, nel caso in cui un dipendente presenti le dimissioni da un rapporto di lavoro venga licenziato da un successivo rapporto di lavoro, ai fini del riconoscimento della Naspi dovranno sussistere congiuntamente due requisiti:

  • 13 settimane di anzianità contributiva con il datore di lavoro da cui è stato licenziato;
  • dimissioni dal precedente rapporto di lavoro nei 12 mesi precedenti la data di licenziamento.

La circolare chiarisce che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale debba riferirsi ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

Inoltre, precisa che non rientrano tra le ipotesi di cessazione volontaria:

  • le dimissioni per giusta causa, anche quando siano motivate da un trasferimento aziendale privo di reali esigenze organizzative;
  • le dimissioni intervenute durante il periodo tutelato della maternità o paternità;
  • le risoluzioni consensuali avvenute nell’ambito della procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 della legge 604/199;
  • le dimissioni intervenute a seguito del rifiuto verso un trasferimento ad una sede distante oltre 50 km dalla propria residenza o difficilmente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Ai fini del calcolo delle 13 settimane di contribuzione, la circolare precisa che rilevano le settimane retribuite con contribuzione piena, i contributi figurativi per maternità e congedi parentali in costanza di rapporto, i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati e i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

 

L’INPS sottolinea che il nuovo requisito incide solo sull’accesso alla prestazione, pertanto il calcolo dell’importo e la durata della NASpI restano quelli previsti dalla disciplina generale di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs n. 22/2015.


11/06/25