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Niente formazione per gli apprendisti in CIG a zero ore

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 527 del 29 luglio c.a., in merito alla formazione in modalità e-learning o FAD per apprendisti con contratto professionalizzante in CIG precisa che non è possibile svolgere attività formativa durante il periodo di cassa integrazione a zero ore, atteso che nel suddetto periodo risulta sospeso sia il rapporto di lavoro che l’obbligo formativo.

 

L’obbligo formativo per gli apprendisti potrà infatti essere assolto nel periodo di proroga del rapporto di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 148/2015 in forza dei quali, tra i destinatari degli ammortizzatori sociali, la legge contempla anche i lavoratori in apprendistato professionalizzante, rispetto ai quali “alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite”.

 

Al contrario, in caso di riduzione dell'attività lavorativa, ferma restando la proroga del contratto di apprendistato ai sensi delle norme citate, sarà possibile attivare la formazione in modalità e-learning o FAD, secondo la disciplina introdotta dal Decreto della Giunta della Regione Lombardia n. 4148 del 3 aprile 2020, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente.

 

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31/07/20