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Novità in materia di congedi e sistema sanzionatorio

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 2414 del 6 dicembre 2022, ha fornito specifiche indicazioni in merito alla corretta applicazione ed ai profili di carattere sanzionatorio della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 105/2022, in vigore dallo scorso 13 agosto, soprattutto per quanto concerne il congedo di paternità e il congedo parentale.

 

In materia di congedo di paternità, l’Ispettorato ritiene che la mancata fruizione dello stesso sia da sanzionare solo in presenza di un eventuale comportamento datoriale che ne ostacoli la fruizione.

 

Al riguardo, non può ritenersi di ostacolo la richiesta datoriale di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso di cinque giorni stabilito dal legislatore, a meno che un eventuale parto anticipato rispetto alla data presunta non consenta al lavoratore di rispettare il preavviso e ferme restando le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

 

Il datore di lavoro è tenuto a riconoscere il congedo e nel caso in cui il diritto alla fruizione fosse rifiutato o ostacolato sarà applicata una sanzione amministrativa che va da 516 a 2.582 euro.

 

Per quanto riguarda, invece, il congedo di paternità alternativo, cioè quello riconosciuto in sostituzione della madre in caso di situazioni particolarmente gravi, il rifiuto o l’ostacolo all’esercizio del diritto è punito con l’arresto fino a sei mesi.

 

Inoltre, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.


In tema di divieto di licenziamento fino al compimento di un anno di vita del bambino di cui all’art. 54, D.Lgs. n. 151/2001, esso trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio e del congedo di paternità alternativo, di cui agli artt. 27-bis e 28 del D.Lgs. n. 151/2001.

 

L’inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.032 ad euro 2.582, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 e inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

 

Ai fini della fruizione dei riposi e dei permessi per i figli con grave disabilità, al coniuge convivente sono equiparati la parte di un’unione civile ed il convivente di fatto, anche per il caso in cui la convivenza sia iniziata successivamente alla richiesta di congedo.

 

Infine, l’Ispettorato del lavoro precisa la disciplina da applicare in relazione al regime intertemporale, cioè l’applicabilità delle tutele per i congedi fruiti a cavallo dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

 

A questo proposito, il divieto di licenziamento e l’indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni sono applicati anche nel caso in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022, purché il congedo di paternità sia stato fruito anche solo in parte dopo tale data.

 

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14/12/22