Novità in materia d’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 4 del 16 maggio 2025, fornisce indicazioni sulle novità fiscali contenute nella legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), concernenti l’IRPEF e la tassazione dei redditi di lavoro dipendente.
La Legge di Bilancio 2025 rende permanenti alcune misure fiscali, già introdotte in via sperimentale per il solo anno 2024 dal D.Lgs. n. 216/2023.
In particolare, vengono stabilizzate: le nuove aliquote IRPEF a tre scaglioni; l’aumento della detrazione per i redditi da lavoro dipendente; il meccanismo correttivo per il trattamento integrativo.
Nuove aliquote IRPEF
Le modifiche al TUIR prevedono, a regime, tre scaglioni:
- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per i redditi tra 28.001 e 50.000 euro;
- 43% per i redditi oltre 50.000 euro.
Con queste modifiche, viene abolita l’aliquota del 25% e il primo scaglione viene esteso fino a 28.000 euro, assorbendo quello precedente. Il numero degli scaglioni scende quindi da quattro a tre.
Aumento della detrazione per lavoro dipendente
Viene innalzata da 1.880 a 1.955 euro la detrazione per i redditi da lavoro dipendente (escluse le pensioni) fino a 15.000 euro. Questa modifica estende la no tax area a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti, equiparandola a quella già prevista per i pensionati.
Trattamento integrativo (ex bonus 100 euro)
Viene stabilizzato anche il meccanismo che consente di riconoscere il trattamento integrativo ai lavoratori con redditi fino a 15.000 euro, a condizione che l’imposta lorda (calcolata sui redditi da lavoro) sia superiore alla detrazione spettante al netto di una riduzione di 75 euro.
Disposizioni in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente
La Legge di Bilancio 2025 introduce nuove misure di sostegno al reddito rivolte esclusivamente ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei pensionati. Tali misure si articolano principalmente in due agevolazioni fiscali, distinte in base al livello di reddito complessivo del contribuente.
Somma aggiuntiva non tassata per redditi fino a 20.000 euro (comma 4 della Legge di Bilancio per il 2025)
I lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro hanno diritto a ricevere una somma che non concorre alla formazione del reddito imponibile. L’importo di tale somma si calcola applicando al reddito da lavoro dipendente una percentuale decrescente in base all’ammontare del reddito:
- 7,1% se il reddito non supera 8.500 euro;
- 5,3% se compreso tra 8.500 e 15.000 euro;
- 4,8% se superiore a 15.000 euro (fino a 20.000).
Detrazione fiscale per redditi tra 20.000 e 40.000 euro (comma 6 della Legge di Bilancio per il 2025)
Per i redditi da lavoro dipendente superiori a 20.000 euro, ma non oltre 40.000 euro, è prevista una detrazione fiscale, anch’essa riservata ai soli lavoratori dipendenti, di importo pari a:
- 1.000 euro fissi per redditi tra 20.000 e 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
La detrazione, pertanto, è pari a 1.000 euro per i redditi superiori a 20.000 euro e fino a 32.000 euro, mentre decresce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro, ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.
Detrazioni per figli a carico
La detrazione per figli a carico è ora riconosciuta solo per i figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni, inclusi i nati fuori dal matrimonio, adottivi, affiliati, affidati, e i conviventi del coniuge deceduto. Per i figli con disabilità accertata, la detrazione spetta anche se ultratrentenni.
Detrazioni per altri familiari
La legge limita la detrazione per altri familiari (art. 12, comma 1, lett. d) ai soli ascendenti conviventi, escludendo gli altri soggetti indicati nell’art. 433 c.c. (come suoceri, fratelli, nuore, generi, ecc.), che prima potevano rientrare tra i familiari a carico.
Di conseguenza, dal 1° gennaio 2025, non sarà più possibile fruire di detrazioni e deduzioni per spese sostenute in favore dei familiari previsti dall’art. 433 c.c., salvo che si tratti di ascendenti conviventi o di coniuge non separato legalmente e fiscalmente a carico.
Misure di welfare aziendale
Le agevolazioni fiscali per le misure di welfare aziendale, previste dall’art. 51 del TUIR, si applicano esclusivamente se i beneficiari sono:
- il coniuge non legalmente separato;
- i figli (nelle varie accezioni già indicate);
- gli ascendenti.
Se il welfare è destinato ad altri soggetti, il valore concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Premi di produttività
La Legge di Bilancio 2025, con il comma 38552, proroga per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027 la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa.
Tale aliquota, originariamente pari al 10%, resta temporaneamente ridotta al 5%, come già previsto per gli anni 2023 e 2024.
Questa misura si applica ai lavoratori del settore privato che percepiscono premi collegati a incrementi misurabili di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, secondo quanto definito dalla normativa introdotta con la legge di stabilità 2016.
L’imposta sostitutiva è applicabile fino a un massimo di 3.000 euro lordi annui, a condizione che il reddito da lavoro dipendente del beneficiario, nell’anno precedente, non superi gli 80.000 euro.
Regime temporaneo di non concorrenza al reddito ai fini delle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025
La Legge di Bilancio 2025, commi da 386 a 389, dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione e nel limite complessivo di 5.000 euro annui, delle somme erogate dai datori di lavoro, o da questi rimborsate ai medesimi lavoratori dipendenti, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dagli stessi lavoratori, a condizione che questi ultimi:
- siano stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
- abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente alla data di assunzione a tempo indeterminato, ossia nell’anno 2024;
- abbiano trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro e che tale Comune sia distante più di cento chilometri da quello di precedente residenza.
Il lavoratore, dunque, deve essere titolare di un contratto di locazione, di qualunque tipo, purché riferito all’unità immobiliare ubicata nel Comune di lavoro, qualora quest’ultimo disti più di cento chilometri dal Comune di precedente residenza.
Al fine di verificare il rispetto del requisito concernente la distanza di più di cento chilometri fra il Comune di residenza e quello di lavoro, occorre tenere conto della distanza chilometrica più breve tra i due Comuni, calcolata in riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale.
Il requisito è rispettato se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti superiore a cento chilometri.
Aumento limite fringe benefit
Il comma 390 della Legge di Bilancio 2025 prevede, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, che non concorrono a determinare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente dal datore di lavoro;
- le somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale ovvero degli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
L’ammontare del limite è innalzato a 2.000 euro qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli – tra cui anche i nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, per ragioni logico-sistematiche, i conviventi del coniuge deceduto – fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR.
26/05/25