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Nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva per i part time verticali o ciclici

L’Inps, con circolare n. 74 del 4 maggio c.a., fornisce indicazioni in merito alla nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva introdotta dall’articolo 1, comma 350, della Legge n. 178/2020, con riferimento alla valorizzazione del tempo non lavorato nei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.

 

La norma dispone che il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione.

 

L’Istituto procederà al riconoscimento, per l’intera durata del rapporto di lavoro part-time, dei periodi assicurativi interessati dall’applicazione normativa e riferiti a rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico attivi alla data di entrata in vigore della disciplina in esame.

 

Fermo restando l’esclusione, nell’ambito dell’accredito dell’anzianità contributiva ai fini del diritto, dei periodi non lavorati e non retribuiti a causa del verificarsi di eventi sospensivi del rapporto di lavoro e in considerazione della non disponibilità di dette informazioni negli archivi dell’Istituto, sarà necessario che l’assicurato presenti domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE).

 

La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro, ovvero, da una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall’interessato, con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce.

 

Per i contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della citata Legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione.

 

Per contratti di lavoro a tempo parziale esauriti si intendono non solo i contratti part-time di tipo verticale o ciclico che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto, ma anche quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente all’entrata in vigore della citata norma.

 

L’applicazione della nuova disciplina ai contratti “esauriti” opera esclusivamente su richiesta dell’interessato.

 

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05/05/21