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Nuova struttura dell’elemento “preavviso” del flusso UniEmens

L’Inps, con messaggio n. 4751 del 21 dicembre c.a., illustra il nuovo elemento <Preavviso> del flusso UniEmens, evidenziando i sottoelementi istituiti ex novo e le regole di compilazione che i datori di lavoro dovranno adottare a partire dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di gennaio 2022.

 

La modifica è finalizzata a facilitare l’assegnazione dei dati sulla posizione previdenziale del lavoratore, in particolare nei casi in cui l’indennità sostitutiva del preavviso si colloca a cavaliere tra due annualità e riguardi lavoratori soggetti all’applicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995.

 

Nel caso di indennità a cavaliere tra due annualità, la quota di preavviso che ricade nell’anno successivo avrà sempre natura di imponibile e dovrà essere assoggettata integralmente a contribuzione per i lavoratori non soggetti al massimale ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, mentre per i lavoratori a cui si applica il massimale la quota di preavviso che ricade nell’anno successivo sarà assoggettata a contribuzione entro il massimale previsto per l’anno.

 

Ne consegue che, per i lavoratori sottoposti al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, la quota di indennità sostitutiva del preavviso pertinente l’anno in corso è inglobata nel massimale dell’anno e potrà costituire in tutto, in parte o in nulla, imponibile a seconda del livello di saturazione del massimale intervenuto all’atto della corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso; la quota afferente all’anno successivo sarà sempre assoggettata a contribuzione ripartendo da zero nei limiti del massimale del nuovo anno.

 

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22/12/21