Nuovi codici tributo per il versamento delle ritenute dopo il conguaglio di fine anno
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 6 del 28 gennaio c.a., rende noto che sono stati istituiti i codici tributo per il versamento delle ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati, operate dai sostituti d’imposta dopo il conguaglio di fine anno.
L’articolo 23, D.P.R. n. 600/1973 prevede (comma 3, secondo periodo) che in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute ovvero di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta.
L’articolo 2, D.L. n. 3/2020 ("Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati") prevede al comma 3 che i sostituti d'imposta riconoscono un’ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa.
Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.
Nel caso in cui tale importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Pertanto, al fine di tenere distinti i versamenti delle ritenute operate a decorrere dal 2021 dopo le operazioni di conguaglio relative all’anno d’imposta precedente, I codici da esporre nel Modello F24 sono i seguenti:
- “1066” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno”;
- “4934” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa”;
- “4935” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando nei campi denominati “Rateazione/regione/prov./mese rif.” e “Anno di riferimento”, rispettivamente, il mese per cui si effettua il pagamento della ritenuta e l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta stessa, nei formati “00MM” e “AAAA”.
01/02/21