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Pensione anticipata "Quota 100" ed altre disposizioni legge 26/2019

Chiarimenti Inps

A seguito delle numerose richieste di chiarimento relative alle disposizioni in materia pensionistica di cui al D.L. 4/2019 conv. in legge 26/2019, l'Inps ha ritenuto opportuno fornire, con il messaggio che si allega, una serie di chiarimenti su aspetti concernenti i requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla richiamata normativa.
I chiarimenti dell'Istituto riguardano anche la compatibilità delle prestazioni in esame con altri trattamenti di carattere previdenziale, nonché i criteri che consentono il cumulo di  periodi assicurativi diversi, ai fini del raggiungimento dei citati requisiti pensionistici.
Si segnalano, in particolare, alcune delucidazioni relative alle domande più ricorrenti.

Pensione anticipata "Quota 100"

  • Requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità periodi NasPi

La contribuzione accreditata durante i periodi di percezione dell'indennità di disoccupazione (NASpI) è utile per il perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni, ma non anche per il perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità. Infatti, ai fini del perfezionamento di tale ultimo requisito, non sono utili i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (quali, ad es., i periodi di percezione di trattamenti di disoccupazione etc.).

  • Compatibilità fra  APE o APE Sociale e pensione quota 100

In entrambi in casi, non può sussistere compatibilità fra tali trattamenti e la pensione anticipata "Quota 100".
Nel caso di APE Sociale, qualora venga fatta domanda per l'accesso alla pensione "quota 100", il trattamento in godimento decadrà dalla decorrenza effettiva della suddetta nuova prestazione.

  • Soggetti con requisiti per altro trattamento pensionistico

Tali soggetti possono conseguire la pensione "Quota 100" anche se, precedentemente alla prima decorrenza utile per la pensione, hanno maturato il diritto ad altra prestazione pensionistica.

Pensione anticipata "Opzione donna"

  • Requisito contributivo

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 35 anni, sono utili i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione o equiparati (NASpI, ASpI, Mini-ASpI, etc.).Non è consentito il cumulo dei periodi assicurativi.

  • Lavoratrici con requisiti per altro trattamento pensionistico

Le lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, in base ai requisiti tempo per tempo vigenti, possono conseguire il trattamento pensionistico "opzione donna", al ricorrere dei prescritti requisiti, optando per il sistema di calcolo contributivo ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019. 

Pensione anticipata lavoratori precoci

L'Inps chiarisce che la cosiddetta "finestra" decorre dalla data di perfezionamento del requisito contributivo prescritto per questi lavoratori; pertanto,  la decorrenza della pensione non può essere in ogni caso anteriore alla data di perfezionamento degli ulteriori requisiti e delle condizioni previsti dalla normativa vigente.

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19/04/19