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Per i lavoratori distaccati in Cina, rientrati in Italia in smart working, il reddito è tassato due volte

Con la risposta a interpello n. 458 del 7 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di trattamento fiscale delle retribuzioni per lavoro dipendente erogate a soggetti residenti e non residenti che a causa dell'emergenza epidemiologica svolgono l'attività lavorativa in Italia, in smart working, invece che nel Paese estero dove erano stati distaccati (Cina).

 

Secondo l’Amministrazione finanziaria la rilevanza reddituale nel nostro Paese dei redditi di lavoro dipendente prodotti da tali lavoratori dovrà essere valutata alla luce delle disposizioni dell'ordinamento interno e dell'Accordo stipulato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

 

Pertanto, nel caso in esame, il reddito di lavoro dipendente percepito dai dipendenti della Società italiana e residenti in Cina per l'attività di lavoro svolta in Italia, rileva fiscalmente anche nel nostro Paese.

 

La conseguente doppia imposizione sarà risolta, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione, attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta da parte della Cina, Stato di residenza dei lavoratori.

 

In riferimento all’altra questione evidenziata nell’interpello ovvero quella relativa all’individuazione della residenza fiscale di un individuo, si precisa che in base al diritto interno e in assenza di una disposizione normativa specifica che tenga conto dell'emergenza COVID, occorre far riferimento ai criteri indicati all’articolo 2 del Tuir, ai sensi del quale “si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”, la cui applicazione prescinde dalla circostanza che una eventuale permanenza della persona fisica nel nostro Paese sia dettata da motivi legati alla pandemia.

 

Infine, l’Agenzia, nella fattispecie in esame, rileva che non può trovare applicazione la disciplina fiscale prevista dal comma 8-bis dell'articolo 51 del Tuir secondo cui “In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali  …”, in quanto considera i lavoratori distaccati e rientrati in Italia soggetti residenti, avendo gli stessi trascorso la maggior parte dell’anno nel nostro Paese.

 

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12/07/21