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Premio Covid-19 ai dipendenti che prestano la propria attività all'estero

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 271 del 20 aprile c.a., fornisce indicazioni relativamente al trattamento fiscale del premio di 100 euro, previsto dal D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), erogato a personale dipendente che presta la propria attività all'estero.

 

L’articolo 63, del citato Decreto prevede, per i dipendenti con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, che nel mese di marzo 2020 hanno sopportato il disagio di doversi recare presso la propria sede di lavoro muovendosi sul territorio italiano durante la pandemia da Covid-19, l’erogazione di un premio di 100 euro.

 

La ratio sottesa alla disposizione del Decreto Cura Italia è quella di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo 2020 hanno continuato a svolgere l’attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa, nonostante la situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese.

 

Nel caso preso in esame dall’Agenzia, alcuni dipendenti occupati all’estero sono assunti con contratto regolato dalla legge italiana mentre altri con quello della legge locale.

 

Tuttavia ciò che rileva al fine del riconoscimento del premio è che l’attività sia svolta in presenza e in Italia.

 

Ne consegue che il premio di 100 euro, previsto dall'art. 63 del Decreto Cura Italia, non può essere erogato agli impiegati a contratto assunti all'estero in quanto i lavoratori svolgono la propria prestazione all'estero.

 

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22/04/21