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Prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi alla pensione (isopensione)

 

L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge n. 92/2012 prevede che nei casi di eccedenza di personale, i datori di lavoro, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, si impegni a garantire ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti ed a corrispondere all'Inps la relativa contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

 

Al riguardo, l’Inps, con messaggio n. 227 del 20 gennaio c.a., informa che la Legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino al 2023 il periodo di permanenza nella prestazione di accompagnamento alla pensione (articolo 4, comma 2, Legge n. 92/2012).

 

Pertanto, per le nuove decorrenze delle prestazioni di esodo, fino al 2023 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2023, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2023) il periodo massimo di fruizione può essere elevato fino a sette anni.

 

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22/01/21