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Procedure rilascio provvedimenti di interdizione anticipata e post partum

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1550 del 13 ottobre c.a., ha fornito precisazioni in merito alle procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum.

 

In particolare, il documento esamina i casi di interdizione anticipata e post partum, con riferimento:

  • alla data di decorrenza della interdizione spettante alla lavoratrice quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni ex art. 17, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 151/2001;
  • al recupero dei giorni di congedo non fruiti ante partum per via della interdizione anticipata.

L’interdizione anticipata ex art. 17, c. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 151/2001 decorre dalla data di adozione del provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro.

 

Tale provvedimento deve essere rilasciato entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione da parte della lavoratrice.

 

La decorrenza dell’astensione dal lavoro può essere immediata soltanto nel caso in cui il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice, produca una dichiarazione nella quale risulti l'impossibilità di adibirla ad altre mansioni.

 

Con riferimento invece all’interdizione post partum, l’Ispettorato precisa che i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto, anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto: i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.

 

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18/10/21